1. La presente legge, in conformità alle risoluzioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea in occasione dell'Anno europeo delle persone con disabilità - 2003, promuove l'accesso dei disabili, in condizioni di pari opportunità, agli spettacoli e alle manifestazioni culturali e sportive garantendo loro, in particolare, una migliore accessibilità alle infrastrutture e ai relativi servizi.
1. Dopo l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. - (Accesso a sale e luoghi per spettacoli, concerti ed eventi sportivi). - 1. Nelle sale e nei luoghi destinati a spettacoli, concerti ed eventi sportivi, è cura degli organizzatori garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone portatrici di handicap.
2. In particolare, le strutture e gli impianti di cui al comma 1 devono:
a) essere dotati di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno otto posti per ogni quattrocento e a un minimo di sei posti nel caso di strutture e di impianti con inferiore disponibilità;
b) essere dotati, nella stessa percentuale stabilita alla lettera a), di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, si provvede ad apportare le necessarie modificazioni al punto 5.2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 2 del presente articolo, fatta eccezione delle disposizioni relative alle sale di ristorazione.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a stipulare con l'Associazione generale italiana dello spettacolo e con il Comitato olimpico nazionale italiano apposite convenzioni al fine di consentire alle persone portatrici di handicap l'accesso gratuito agli spettacoli e agli eventi sportivi nonché di consentire all'eventuale accompagnatore del disabile non autonomo l'accesso a condizioni agevolate ai medesimi spettacoli ed eventi.
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le norme di attuazione della presente legge e sono stabilite le modalità di rilascio di una apposita «carta» che consenta alle persone portatrici di handicap di accedere agli spettacoli e agli eventi sportivi gratuitamente o a condizioni agevolate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite particolari agevolazioni fiscali a favore degli organizzatori di spettacoli o di eventi sportivi che rilasciano titoli di accesso gratuiti o a prezzo ridotto alle persone portatrici di handicap e ai loro eventuali accompagnatori.