PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obiettivi e finalità).

      1. La presente legge, in conformità alle risoluzioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea in occasione dell'Anno europeo delle persone con disabilità - 2003, promuove l'accesso dei disabili, in condizioni di pari opportunità, agli spettacoli e alle manifestazioni culturali e sportive garantendo loro, in particolare, una migliore accessibilità alle infrastrutture e ai relativi servizi.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

      1. Dopo l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:

      «Art. 24-bis. - (Accesso a sale e luoghi per spettacoli, concerti ed eventi sportivi). - 1. Nelle sale e nei luoghi destinati a spettacoli, concerti ed eventi sportivi, è cura degli organizzatori garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone portatrici di handicap.
      2. In particolare, le strutture e gli impianti di cui al comma 1 devono:

          a) essere dotati di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno otto posti per ogni quattrocento e a un minimo di sei posti nel caso di strutture e di impianti con inferiore disponibilità;

          b) essere dotati, nella stessa percentuale stabilita alla lettera a), di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con

 

Pag. 5

dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote».

      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, si provvede ad apportare le necessarie modificazioni al punto 5.2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 2 del presente articolo, fatta eccezione delle disposizioni relative alle sale di ristorazione.

Art. 3.
(Convenzioni).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a stipulare con l'Associazione generale italiana dello spettacolo e con il Comitato olimpico nazionale italiano apposite convenzioni al fine di consentire alle persone portatrici di handicap l'accesso gratuito agli spettacoli e agli eventi sportivi nonché di consentire all'eventuale accompagnatore del disabile non autonomo l'accesso a condizioni agevolate ai medesimi spettacoli ed eventi.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le norme di attuazione della presente legge e sono stabilite le modalità di rilascio di una apposita «carta» che consenta alle persone portatrici di handicap di accedere agli spettacoli e agli eventi sportivi gratuitamente o a condizioni agevolate sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

 

Pag. 6


Art. 5.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite particolari agevolazioni fiscali a favore degli organizzatori di spettacoli o di eventi sportivi che rilasciano titoli di accesso gratuiti o a prezzo ridotto alle persone portatrici di handicap e ai loro eventuali accompagnatori.